

Trentuno.

I principali stati europei.
dagli anni Settanta al 1914.


119. La Triplice alleanza nella formulazione del 1882 e del 1887.
Da: La Triplice alleanza, in G. Galasso, Critica e documenti
storici, terzo, G. Martano J. editore, Napoli-Firenze, 1972.

I diversi contrasti politici, economici e coloniali sorti in
Europa negli ultimi decenni dell'Ottocento sfociarono nella
stipulazione di almeno tre importanti trattati, che avrebbero
prefigurato, tranne che nel caso dell'Italia, gli schieramenti
della prima guerra mondiale: la Triplice alleanza fra Italia,
Germania ed Austria del 1882, rinnovata nel 1887; l'intesa franco-
russa del 1891 e l' Entente cordiale tra Francia ed Inghilterra
del 1904, che avrebbe portato nel 1907 alla Triplice intesa tra
Francia, Russia ed Inghilterra. Dagli apparentemente aridi
paragrafi della Triplice alleanza, che qui presentiamo, si
evincono almeno tre aspetti della politica internazionale
italiana: il valore difensivo dell'alleanza, la rivalit economica
e coloniale con la Francia, contro la quale era stata
espressamente firmata l'alleanza e, viceversa, il mantenimento di
buoni rapporti con l'Inghilterra. Il rinnovamento della Triplice
teneva conto della nuova situazione internazionale venutasi a
creare nei Balcani e in Africa e ribadiva gli scopi italiani
dell'alleanza in prospettiva antifrancese. Con l'Inghilterra
l'Italia continuava a intrattenere relazioni amichevoli, atte a
mantenere lo status quo nel Mediterraneo. Il carattere difensivo
dell'alleanza e l'aggressione dell'Austria alla Serbia avrebbero
comunque permesso all'Italia, allo scoppio della prima guerra
mondiale, di non intervenire immediatamente nel conflitto a fianco
degli alleati austro-tedeschi.

primo. La Triplice Alleanza (1882).
Le Loro Maest l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, eccetera, e
Re Apostolico di Ungheria, l'Imperatore di Germania, Re di Prussia
e il Re d'Italia, animati dal desiderio di accrescere le garanzie
della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e di
assicurare con ci stesso il mantenimento intatto dell'ordine
sociale politico nei loro rispettivi Stati, si sono accordati di
concludere un trattato che, per la sua natura essenzialmente
conservatrice e difensiva, non persegue che lo scopo di premunirli
contro i pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza dei loro
Stati e la pace dell'Europa...
Art. primo. - Le alte parti contraenti si promettono
reciprocamente pace ed amicizia, e non entreranno in nessuna
alleanza od impegno diretto contro uno dei loro Stati.
Esse s'impegnano a procedere ad uno scambio d'idee sulle questioni
politiche ed economiche di carattere generale che potessero
presentarsi, e si promettono inoltre il loro mutuo appoggio nel
limite dei loro interessi.
Art. secondo. - Nel caso che l'Italia, senza provocazione diretta
da parte sua, fosse per qualsiasi motivo attaccata dalla Francia,
le due altri parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte
attaccata aiuto e assistenza con tutte le loro forze.
Questo stesso obbligo incomber all'Italia nel caso di
un'aggressione non direttamente provocata della Francia contro la
Germania.
Art. terzo. - Se una o due delle alte parti contraenti, senza
provocazione diretta da parte loro, venissero a essere attaccate e
a trovarsi impegnate in una guerra con due o pi grandi potenze
non firmatarie del presente trattato, il "casus foederis" si
presenter simultaneamente per tutte le alte parti contraenti.
Art. quarto. - Nel caso che una grande potenza non firmataria del
presente trattato minacciasse la sicurezza degli Stati di una
delle alte parti contraenti e la parte minacciata si vedesse
perci obbligata a farle la guerra, le due altre si obbligano ad
osservare verso il loro alleato una benevola neutralit. Ciascuna
di esse in questo caso si riserva la facolt di prendere parte
alla guerra, se lo giudicher opportuno, per fare causa comune con
il suo alleato.
Art. quinto. - Se la pace di una delle alte parti contraenti
venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli
articoli precedenti, le alte parti contraenti si concerteranno in
tempo utile sulle misure militari da prendere in vista di una
eventuale cooperazione.
Esse s'impegnano fin da ora, in tutti i casi di partecipazione
comune ad una guerra, a non concludere n armistizio n pace n
trattato, se non di comune accordo fra di loro.
Art. sesto. - Le alte parti contraenti si promettono
reciprocamente il segreto sul contenuto e sull'esistenza del
presente trattato.
Art. settimo. - Il presente trattato rester in vigore per lo
spazio di cinque anni, a partire dal giorno dello scambio delle
ratifiche.
Art. ottavo. - Le ratifiche del presente trattato saranno
scambiate a Vienna entro un termine di tre settimane o prima se 
possibile...

Dichiarazione ministeriale.

Il regio governo italiano dichiara che le stipulazioni del
Trattato concluso il 20 maggio 1882 fra l'Italia, l'Austria-
Ungheria e la Germania non potranno, come  stato gi convenuto,
in alcun caso essere considerate come dirette contro
l'Inghilterra.
In fede di che la presente dichiarazione ministeriale, che dovr
restare ugualmente segreta,  stata redatta per essere scambiata
con identiche dichiarazioni del governo imperiale e reale
d'Austria-Ungheria e del governo imperiale di Germania.
(Identiche dichiarazioni del governo austriaco e di quello tedesco
furono scambiate il 28 maggio 1882).

secondo. Il rinnovamento della Triplice (1887).
a) Rinnovamento del trattato del 1882:
Le Loro Maest l'imperatore d'Austria, re di Boemia, eccetera, e
re apostolico d'Ungheria, l'imperatore di Germania, re di Prussia
e il re d'Italia, animati dal desiderio di mantenere i legami
stabiliti fra i loro Stati e i loro governi con il trattato
concluso a Vienna il 20 maggio 1882, hanno deciso di prolungarne
la durata per mezzo di un trattato addizionale ed hanno, a questo
fine, nominati loro plenipotenziari... (omissis), i quali, muniti
di pieni poteri, che sono stati trovati in buona e debita forma,
hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art. primo. - Il trattato di alleanza concluso a Vienna il 20
maggio 1882 fra le potenze firmatarie del presente trattato
addizionale  confermato e conservato in vigore in tutta la sua
estensione fino al 30 maggio 1892.
Art. secondo. - Il presente trattato sar ratificato e le
ratifiche saranno scambiate a Berlino entro il termine di quindici
giorni, o prima se  possibile.

b) Trattato separato fra l'Austria-Ungheria e l'Italia:
Le Loro Maest l'imperatore d'Austria, re di Boemia, eccetera, e
re apostolico d'Ungheria, e il re d'Italia, ritenendo opportuno di
dare qualche sviluppo al trattato di alleanza firmato a Vienna il
20 maggio 1882, il cui prolungamento  stato stipulato oggi con un
atto addizionale, hanno deciso di concludere un trattato separato
che tenga sempre miglior conto degli interessi reciproci dei loro
Stati e dei loro governi, ed hanno a questo fine nominati loro
plenipotenziari... (omissis), i quali, muniti di pieni poteri
trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli
seguenti:
Art. primo. - Le alte parti contraenti, non mirando che al
mantenimento, per quanto possibile, dello status quo territoriale
in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire
ogni modificazione territoriale che rechi danno all'una o
all'altra delle potenze firmatarie del presente trattato. Esse si
comunicheranno tutte le informazioni atte ad illuminarsi
reciprocamente sulle loro disposizioni come su quelle di altre
potenze.
Tuttavia, nel caso che, in conseguenza degli avvenimenti, il
mantenimento dello status quo nelle regioni dei Balcani o delle
coste ed isole ottomane nell'Adriatico e nel Mar Egeo divenisse
impossibile, e che, sia in conseguenza dell'azione di una terza
potenza, sia altrimenti, l'Austria-Ungheria o l'Italia si
vedessero nella necessit di modificarlo con un'occupazione
temporanea o permanente da parte loro, quest'occupazione non avr
luogo che dopo un previo accordo fra le due potenze predette,
fondato sul principio di un compenso reciproco per ogni vantaggio
territoriale o d'altra natura che ciascuna di esse ottenesse in
pi dello status quo attuale, e tale che dia soddisfazione agli
interessi e alle pretese ben fondate delle due parti.
Art. secondo. - Le alte parti contraenti si promettono
reciprocamente il segreto sul contenuto del presente trattato.
Art. terzo. - Il presente trattato entrer in vigore dal giorno
dello scambio delle ratifiche e lo rester fino al 30 maggio 1892.
Art. quarto. - Le ratifiche saranno scambiate a Berlino nel
termine di quindici giorni o prima se  possibile.

c) Trattato separato fra la Germania e l'Italia:
Le Loro Maest il re d'Italia e l'imperatore di Germania, re di
Prussia, volendo, in uno spirito di buona intesa reciproca,
stringere ancor pi i legami gi stabiliti tra i loro Stati e i
loro governi con il trattato d'alleanza concluso a Vienna il 20
maggio 1882, e il cui prolungamento  stato firmato oggi, hanno
deciso di stipulare un trattato separato che risponda sempre
meglio alle circostanze presenti, e hanno, a questo fine, nominati
loro plenipotenziari... (omissis) i quali, muniti di pieni poteri
che sono stati trovati in buona e debita forma, sono convenuti
negli articoli seguenti:
Art. primo. - Le alte parti contraenti, non mirando che al
mantenimento, per quanto possibile, dello status quo territoriale
in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire,
sulle coste e isole ottomane del mare Adriatico e nel mar Egeo,
ogni modificazione territoriale che rechi danno all'una o
all'altra delle potenze firmatarie del presente trattato. Esse si
comunicheranno a questo fine tutte le informazioni atte ad
illuminarsi reciprocamente sulle loro disposizioni come su quelle
di altre potenze.
Art. secondo. - Le stipulazioni dell'articolo primo non si
applicano in alcun modo alla questione egiziana, riguardo alla
quale le alte parti contraenti conservano rispettivamente la loro
libert d'azione, avuto riguardo ai princpi sui quali riposano il
presente trattato e quello del 20 maggio 1882.
Art. terzo. - Se accadesse che la Francia facesse atto di
estendere la sua occupazione o il suo protettorato o la sua
sovranit, in una forma qualsiasi, sui territori nord-africani,
sia del vilayet di Tripoli, sia dell'impero marocchino, e che in
conseguenza di questo fatto l'Italia credesse di dovere, per
salvaguardare la sua posizione nel Mediterraneo, intraprendere
essa stessa un'azione sui detti territori nord-africani, oppure
ricorrere, sul territorio francese in Europa, alle misure estreme,
lo stato di guerra che ne seguirebbe fra la Francia e l'Italia
costituirebbe ipso facto, a domanda dell'Italia e a carico comune
dei due alleati, il casus foederis con tutti gli effetti previsti
dagli articoli secondo e quinto del suddetto trattato del 20
maggio 1882, come se una simile eventualit vi fosse espressamente
considerata.
Art. quarto. - Se le sorti di ogni guerra intrapresa in comune
contro la Francia inducessero l'Italia a cercare garanzie
territoriali nei riguardi della Francia per la sicurezza delle
frontiere del regno e della sua posizione marittima, come anche in
vista della stabilit della pace, la Germania non vi porr alcun
ostacolo e, all'occorrenza e in una misura compatibile con le
circostanze, si adoperer a facilitare i mezzi per raggiungere un
tale scopo.
Art. quinto. - Le alte parti contraenti si promettono
reciprocamente il segreto sul contenuto del presente trattato.
Art. sesto. - Il presente trattato entrer in vigore dal giorno
dello scambio delle ratifiche, e lo rester fino al 30 maggio
1892.

Protocollo comune ai tre trattati:
I sottoscritti hanno proceduto alla firma di un trattato
addizionale che prolunga la durata del trattato di alleanza
concluso a Vienna il 20 maggio 1882.
Nel tempo stesso sono stati firmati un trattato separato fra
l'Austria-Ungheria e l'Italia ed un trattato separato fra la
Germania e l'Italia. Questi due ultimi atti, bench distinti,
rispondono tuttavia allo spirito generale dell'accordo precitato
del 1882, poich oggi come allora le tre monarchie mirano
essenzialmente al mantenimento della pace.
La simultaneit delle firme apposte ai trattati in data di oggi
dimostra questa intesa d'insieme fra i rispettivi governi, e i
sottoscritti si compiacciono di constatarlo firmando il presente
ed unico processo verbale.
Fatto a Berlino il 20 febbraio 1887.

d) Scambio di note anglo-italiano.
Londra, 12 febbraio 1887.
    (Nota italiana)
Il sottoscritto ambasciatore straordinario e plenipotenziario di
S. M. il re d'Italia, ha ricevuto dal suo governo l'ordine di
portare a conoscenza di S. E. il marchese di Salisbury, principale
segretario di Stato di S. M. britannica per gli affari esteri,
quanto segue:
Il governo di S. M. il re, animato dal desiderio di stabilire con
quello di S. M. la Regina un'intesa su diverse questioni
concernenti i loro interessi,  d'avviso che questo scopo potrebbe
essere raggiunto con l'adozione delle basi seguenti:
primo) Si manterr per quanto  possibile lo status quo nel
Mediterraneo come nell'Adriatico, nel mar Egeo e nel mar Nero. Si
avr cura perci di sorvegliare e all'occorrenza impedire ogni
mutamento che, sotto forma di annessione, occupazione,
protettorato o in ogni altra maniera qualunque, alterasse la
situazione attuale a detrimento delle due potenze.
secondo) Se il mantenimento dello status quo diviene impossibile,
si far in modo che non si produca una modificazione qualsiasi se
non in seguito ad un preventivo accordo tra le due potenze.
terzo) L'Italia  pronta ad appoggiare l'opera della Gran Bretagna
in Egitto. La Gran Bretagna a sua volta  disposta ad appoggiare,
in caso di invasione da parte di una terza potenza, l'azione
dell'Italia su ogni altro punto qualunque del litorale nord
dell'Africa, e specialmente nella Tripolitania e nella Cirenaica.
quarto) In generale e per quanto le circostanze lo comporteranno,
l'Italia e l'Inghilterra si promettono mutuo appoggio nel
Mediterraneo per ogni contesa che sorgesse fra l'una di esse e una
terza potenza.

 (Nota inglese).
La dichiarazione di politica italiana contenuta nel dispaccio di
V. E. del 12 febbraio  stata accolta con grande soddisfazione dal
governo di S. M. in quanto gli permette di ricambiare cordialmente
i sentimenti amichevoli del conte di Robilant e di esprimere il
suo stesso desiderio di cooperare in generale con il governo
italiano in questioni di comune interesse per i due paesi. Il
carattere di tale cooperazione dovr essere da essi deciso, quando
se ne presentino le occasioni, in relazione con le circostanze del
caso.
Nell'interesse della pace e dell'indipendenza dei territori
adiacenti al Mediterraneo, il governo di S. M. desidera di agire
in intimo accordo e armonia con quello italiano. Ambedue le
potenze desiderano che le rive del mar Nero, dell'Egeo e
dell'Adriatico, e le coste settentrionali dell'Africa rimangano
nelle mani in cui ora si trovano. Qualora, in seguito a
disgraziati eventi, divenga impossibile mantenere l'assoluto
status quo, entrambe le potenze desiderano che non vi sia
estensione di dominio da parte di alcuna altra grande potenza su
alcuna parte di tali coste. Sar serissima cura del Governo di S.
M. di dare la sua migliore cooperazione, come sopra  stato
espresso, al governo italiano nel mantenere questi princpi
cardinali di politica.
